1. È consentito introdurre sul mercato, sia presso utenze esterne alla rete che in rete, le miscele di combustibile diesel-biodiesel con composizione di biodiesel inferiore o uguale al 10 per cento, che rispettano le caratteristiche del diesel previste dalla normativa vigente. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al suddetto 10 per cento possono essere avviate al consumo solo presso fruitori esterni alla rete e usate esclusivamente su mezzi omologati per il consumo delle medesime miscele.
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
3. I fondi per lo sviluppo della filiera delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola, previsti all'interno di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2, oppure nell'ambito delle attività di una società o di un consorzio costituiti ai sensi dell'articolo 3, sono finanziati attraverso l'assunzione, da parte dello Stato, di una garanzia sussidiaria per il valore dell'intero montante dell'investimento previsto.
4. Il CIPE fissa i criteri e le modalità di erogazione e di rimborso dei finanziamenti pubblici agevolati per gli investimenti necessari allo sviluppo della filiera delle biomasse agricole e dei biocarburanti, previsti nell'ambito di un progetto approvato con le modalità stabilite dall'articolo 2 o approvato nell'ambito delle